Funzioni del Consiglio d’Istituto

Il Consiglio d’Istituto è l’organo che si occupa della gestione vera e propria della scuola in campo economico e finanziario. Il CdI è composto dai rappresentanti delle diverse componenti con un numero di rappresentanti variabile a seconda delle dimensioni della scuola.

 

Fino a 500 alunni è composto dal Preside, 6 docenti, 3 genitori, 3 studenti,  1 personale ATA

Oltre i 500 alunniè composto dal Preside, 8 docenti, 4 genitori, 4 studenti, 2 personale ATA.

Il CdI ha poteri decisionali su:

– il bilancio preventivo e il conto consuntivo;

– l’adozione del P.O.F.;

– l’acquisto e il rinnovo delle attrezzature tecnico scientifiche, libri e materiali vari;

– l’adattamento del calendario scolastico;

– la determinazione dei criteri per la programmazione delle attività di recupero, delle attività extrascolastiche, dei viaggi d’istruzione;

– i criteri generali relativi alla formazione delle classi.

Il CdI inoltre può esprimere pareri sull’andamento generale della scuola.

Le riunioni del consiglio hanno luogo in ore non coincidenti con l’orario di lezione.

I consigli di istituto e la giunta esecutiva durano in carica per tre anni scolastici. Coloro che nel corso del triennio perdono i requisiti per essere eletti in consiglio vengono sostituiti dai primi dei non eletti nelle rispettive liste.

Le funzioni di segretario del consiglio di istituto sono affidate dal presidente ad un membro del consiglio stesso.

LA GIUNTA ESECUTIVA

All’interno dell’CdI si forma una Giunta Esecutiva formata dal Preside, dal Coordinatore Amministrativo, da un docente, un genitore, uno studente e un rappresentante del personale ATA. La Giunta ha compiti preparatori ed esecutivi rispetto al CdI: predispone il bilancio, prepara i lavori del Consiglio e cura l’esecuzione delle delibere.

Ha competenza per i provvedimenti disciplinari a carico degli alunni e le sue deliberazioni sono adottate su proposta del rispettivo consiglio di classe.

Contro le decisioni in materia disciplinare della giunta esecutiva è ammesso ricorso al provveditore agli studi che decide in via definitiva sentita la sezione del consiglio scolastico provinciale avente competenza per il grado di scuola a cui appartiene l’alunno.